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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1990, n. 319

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990, concernente il personale del comparto delle università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/11/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal:  13-11-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale delle università, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto del personale delle università;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 aprile 1990, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservaziòni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto delle università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 21 febbraio 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto aderenti alla CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, la Confederazione italiana sindacati autonomi personale università (CISAPUNI) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGlL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, ClSAL, CONFSAL, CONFEDIR;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 21 febbraio 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano al personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.
2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
AVVERTENZA:
Il comma 2 dell'art. 11 e i commi 3 e 4 dell'art. 13, stampati in carattere corsivo, sono quelli che, in un primo tempo non ammessi al visto della Corte dei conti, sono stati successivamente ammessi al visto con riserva dalla Corte medesima e conseguentemente registrati.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo aggiornato della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), con le modifiche di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 426, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985. Si trascrive il testo dell'art. 12 di detta legge:
"Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art. 7.
La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10".
- Il D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986.
- Il testo del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, contenente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 settembre 1988.
- Il testo del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986. Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto sopraindicato:
"Art. 9 (Comparto personale delle università). - 1. Il comparto di contrattazione del personale delle università comprende:
il personale delle università e delle istituzioni universitarie;
il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta da rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".
- Si trascrive il testo dell'art. 5 della citata legge 29 marzo 1983, n. 93:
"Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.
La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.
Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini".
- La legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980.
- Il testo del D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270, concernente "Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1981.
- Il testo del D.P.R. 19 luglio 1984, n. 571, concernente "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente dell'Università e di analoghe istituzioni", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984.
- Il testo del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567, recettivo delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo per il personale del comparto delle università, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 1988.
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1989, relativo alla "determinazione della composizione delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1988-90 riguardante il comparto del personale dipendente dalle università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68":
"Art. 2. - La delegazione di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 63, è composta:
dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale dipendente dalle università:
l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.;
l'organizzazione di categoria aderente alla CONF.S.A.L.;
Confederazione italiana sindacati autonomi personale università (C.I.S.A.P.UNI);
dai rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale:
Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);
Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.);
Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.);
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.);
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.);
Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);
Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.D.I.R.)".
- Il comma 1, lettera e), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si trascrive il testo dell'art. 6 della citata legge n. 93/1983:
"Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
- Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, è riportato in nota alle premesse.